Statuto AGI-RC

STATUTO


Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Costituzione, denominazione e segni distintivi, sede
E' costituita l'Associazione di categoria, senza fini di lucro, denominata "Associazione Giovani Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria" nel seguito definito per semplicità AGI-RC, con sede in Reggio Calabria. La sede pro-tempore sarà identificata con il domicilio indicato dal Presidente in carica.
L'Associazione si identificherà in un logo che verrà scelto dal consiglio direttivo e che potrà recare diciture in parte anche diverse dall'esatta denominazione dell'Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto disposto in tema di liquidazione all'art. 26.

Art. 2
Statuto e regolamento
L'AGI-RC è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Il regolamento interno, facoltativo, da emanarsi a cura del consiglio direttivo, disciplina, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 3
Modifiche dello statuto
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea degli associati, da adottarsi a maggioranza qualificata (due terzi degli associati presenti).

Art. 4
Finalità
Scopo dell'Associazione è promuovere e svolgere tutte quelle attività che siano atte a tutelare e valorizzare la professionalità elevando le funzioni ed il prestigio in campo scientifico, tecnico, economico e sociale, nonché di tenere alta la dignità di tutti i propri associati.
L'Associazione si propone di:
a) promuovere iniziative e stabilire relazioni che permettano la crescita culturale dei propri associati facilitando i rapporti di collaborazione e solidarietà tra gli ingegneri;
b) promuovere e tutelare l'esercizio della professione e la figura dell'ingegnere favorendo l'inserimento e l'avviamento dei neo laureati nel mondo del lavoro;
c) costituire interfaccia tra associati ed Ordine, enti, imprese, università, centri di ricerca, mondo del lavoro a livello nazionale ed internazionale;
d) intraprendere contatti con associazioni analoghe anche dei Paesi europei ed extraeuropei quale occasione di scambio di esperienze;
e) favorire la qualificazione e la certificazione dell'attività professionale dei giovani ingegneri;
f) promuovere l'approfondimento dei temi riguardanti l'ingegneria e l'aggiornamento tecnico-scientifico dei giovani ingegneri;
g) promuovere e organizzare dibattiti, convegni, gruppi di studio e ricerca, attività culturali, sociali, sportive e ricreative.
L'Associazione potrà collaborare e/o associarsi e/o confederarsi con organizzazioni nazionali e/o internazionali che perseguano analoghe finalità. L'Associazione potrà definire, organizzare, istituire e partecipare a programmi, espressi in qualsiasi forma consentita dalla legge, che siano coerenti con i fini sociali.

Titolo II
Associati

Art. 5
Ammissione
I soci dell'AGI-RC si distinguono in:
soci fondatori;
soci ordinari;
soci seniores;
soci onorari;
soci sostenitori;
soci aspiranti.
Sono soci fondatori coloro che hanno contribuito alla nascita dell'associazione e che appongono la loro firma in calce allo statuto dell'Associazione.
Possono essere soci ordinari tutti coloro che abbiano conseguito una laurea, laurea specialistica, diploma di laurea o diploma universitario in Ingegneria presso Politecnici e Università Italiane e che non abbiano ancora compiuto 41 anni.
Inoltre, possono essere soci ordinari anche cittadini stranieri che abbiano conseguito un titolo di studio equivalente a quello italiano e che
non abbiano ancora compiuto 41 anni.
La qualifica a socio ordinario decade al compimento del quarantunesimo anno di età o comunque al termine del mandato nel caso di superamento del quarantunesimo anno di età.
Possono essere soci seniores, senza elettorato attivo o passivo, gli ingegneri che abbiano superato i limiti di età previsti per essere soci ordinari.
Possono essere soci onorari, senza elettorato attivo o passivo, le personalità che si siano distinte per meriti particolari in attività che rientrino negli scopi dell'Associazione. Questi vengono nominati su proposta di almeno dieci soci ordinari o dall'Assemblea e per delibera del Consiglio Direttivo.
Possono essere soci sostenitori, senza elettorato attivo e passivo, tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che contribuiscono all'attività dell'Associazione con elargizioni in misura superiore o uguale a quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Possono essere soci aspiranti, senza elettorato attivo e passivo, gli studenti iscritti all' ultimo anno di un corso di laurea in Ingegneria.
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno un socio ordinario o fondatore dell' AGI-RC.
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è stata accolta.

Art. 6
Quote Associative
Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rimborsabili. Le quote associative e il termine di pagamento delle quote suddette sono stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno ed hanno validità annuale. Esse costituiscono il libero apporto degli associati al sostentamento dell'Associazione. Tutti gli associati dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.
Le quote associative si distinguono in:
a) quote ordinarie annuali di esercizio;
b) contributi straordinari volontari che sono soggettivi e nominativi, a fondo perduto o restituibili senza interessi (infruttiferi) secondo le apposite delibere del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di definire l'ammontare delle quote suddette, diversificandone anche gli importi in relazione alle categorie di associati.

Art. 7
Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di associato potrà venire meno: per recesso, per decadenza o per delibera di esclusione.
Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni da socio, a mezzo lettera, al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione con decorso immediato.
La decadenza si verifica allorché il socio non rinnova l'adesione, versando la prescritta quota associativa annuale.
L'esclusione può essere adottata dal Consiglio Direttivo quando l'associato abbia commesso delle infrazioni allo Statuto o al Regolamento, o quando si ponga in contrasto con le norme deontologiche della categoria, o quando nei suoi confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o sentenza di applicazione di pena.
I provvedimenti di decadenza ed esclusione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato, la delibera deve essere comunicata allo stesso associato a mezzo lettera. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione l'associato può presentare ricorso per iscritto al Collegio dei Probi Viri entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Collegio dei Probi Viri, sentiti l'interessato e il Consiglio Direttivo, deve pronunziarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'impugnazione. In nessun caso gli associati esclusi avranno diritto al rimborso delle quote e/o contributi associativi versati.

Art. 8
Diritti
La vita interna dell'Associazione è fondata:
1. sulla parità di diritti e doveri fra tutti gli associati;
2. sulla completa libertà di espressione, nel rispetto delle finalità dell'Associazione e dei principi tecnici e deontologici che verranno stabiliti, redatti appositamente e inseriti nel regolamento interno;
3. sul potere-dovere di contribuire alle finalità dell'Associazione;
4. sulla elettività di tutte le cariche associative in base alle previsioni del presente statuto.
Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di approvare, annualmente, il bilancio.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto.
Gli associati hanno diritto, previo accordo con la presidenza o con il consiglio dell'Associazione, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione.

Art. 9
Doveri
Gli associati devono pagare la quota associativa come stabilito nell'eventuale regolamento interno o dal consiglio direttivo nella programmazione annuale.
Gli associati devono svolgere attività in favore dell'Associazione.
Il comportamento verso gli altri associati e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, evitando azioni in conflitto con gli interessi dell'Associazione stessa.
In particolare, si dovrà ottemperare a quanto stabilito nell'eventuale regolamento interno.

Art. 10
Esercizio Sociale
L'esercizio sociale ha inizio ogni 1 Gennaio e si conclude il 31 Dicembre.
Il bilancio annuale deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 11
Organi dell'Associazione Gli organi dell' AGI-RC sono:
- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Collegio dei Probi Viri.

Art. 12
Assemblea
L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati. Gli associati Onorari, Seniores, Sostenitori ed Aspiranti sono accettati nell'Assemblea in qualità di uditori senza diritto di voto. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti l'attività sociale ad essa sottoposte. Ogni associato, in regola con il versamento delle quote, partecipa all'Assemblea con singolo voto deliberativo.

Art. 13
Materie demandate all'Assemblea
L'Assemblea ha le seguenti competenze e funzioni:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) eleggere il Collegio dei Probi Viri;
c) approvare il Bilancio;
d) modificare lo Statuto;
e) approvare e modificare l'eventuale Regolamento.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria su convocazione del Presidente.
L'Assemblea può inoltre riunirsi in seduta straordinaria nel caso di convocazione scritta del Presidente o di tre membri del Consiglio Direttivo o di dieci associati Ordinari.
L'Assemblea può essere convocata a discrezione del Consiglio Direttivo:
- mediante esposizione di apposito avviso nella sede sociale, sul sito Internet o in almeno un quotidiano a tiratura locale;
- mediante convocazione scritta da inoltrare per posta elettronica, fax, posta ordinaria, o pubblicazione a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza. La convocazione deve indicare l'Ordine del Giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro. Nella riunione annuale l'Assemblea sarà relazionata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14
Deliberazioni dell'Assemblea L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di un terzo degli associati Ordinari. Non raggiungendosi la presenza occorrente per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, essa deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della prima convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono approvate in sede ordinaria a maggioranza semplice. In sede straordinaria le deliberazioni sono approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi. Il voto potrà essere espresso previa definizione delle modalità da parte dell'Assemblea medesima per alzata di mano, per appello nominale, per divisione o per scrutinio segreto. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.


Art. 15
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione dell'Associazione con delega completa a deliberare su tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelle di competenza esclusiva dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze e funzioni:
a) eleggere al suo interno le cariche sociali, quali presidente, vicepresidenti, segretario e tesoriere;
b) deliberare l'ammissione dei nuovi associati;
c) deliberare l'espulsione degli associati per i motivi previsti dall'art. 7;
d) redigere l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
e) stabilire le quote annuali di adesione e le quote di iscrizione;
f) amministrare il patrimonio dell'Associazione nel rispetto degli scopi statutari;
g) redigere i Bilanci Annuali;
h) promuovere ed intraprendere iniziative nel rispetto degli scopi statutari.
Il Consiglio Direttivo è composto da associati Ordinari eletti dall'Assemblea in numero desumibile dal seguente prospetto:

n° soci ordinari n° < 100 , 5 componenti Consiglio Direttivo
n° soci ordinari n° > 100 < 500 , 7 componenti Consiglio Direttivo
n° soci ordinari n° > 500 < 1500, 11 componenti Consiglio Direttivo
n° soci ordinari n° > 1500, 15 componenti Consiglio Direttivo

Gli associati, per essere eleggibili, dovranno non avere carichi pendenti o procedure penali in corso ed essere in regola con il versamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per i seguenti motivi:
- proporre quesiti riguardanti la gestione dell'Associazione;
- proporre modifiche allo Statuto;
- proporre l'approvazione dell'eventuale Regolamento.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario o, in mancanza di questi, da un Consigliere.
Il Consiglio Direttivo è l'unico organo che autorizza le spese, ma può delegare il Tesoriere ad eseguire direttamente spese per importo inferiore ad euro 100.
Il Direttivo redigerà i bilanci che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea.
I bilanci annuali dovranno far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e dovranno essere resi noti a tutti gli associati.

Art. 16
Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente (o in caso di assenza o impedimento il Vice-Presidente) lo ritiene necessario o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Con la convocazione viene fissato l'Ordine del Giorno.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. I verbali delle riunioni dovranno essere trascritti nell'apposito Libro Sociale a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso e dal Segretario. Il Consigliere assente senza valida giustificazione per tre volte, anche non consecutive nell'anno solare, decade automaticamente. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quindici giorni dalla data fissata per l'Assemblea Ordinaria degli Associati per redigere i rendiconti annuali dell'Associazione (bilancio consuntivo, bilancio preventivo e relativi allegati). Le dimissioni di un consigliere dovranno pervenire al Consiglio Direttivo a mezzo lettera anche senza alcun preavviso, così come le dimissioni del Presidente che dovranno essere motivate.

Art. 17
Il Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed i relativi poteri di firma degli atti dell'Associazione stessa. Egli è vincolato dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo che deve essere convocato per questioni rilevanti sotto il profilo economico e gestionale.
Il Vicepresidente dell'Associazione ha il compito di sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento. La durata delle cariche è uguale a quella del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, dell'Associazione.

Art. 18
Competenze e funzioni del Presidente Il Presidente ha inoltre le seguenti competenze e funzioni:
a) indicare massimo quattro nominativi tra i membri del Consiglio Direttivo per la carica di vicepresidenti al Consiglio Direttivo che provvederà a nominarne massimo due.
b) convocare, dirigere e promuove l'attività dell'AGI-RC;
c) convocare l'Assemblea in seduta ordinaria;
d) presiedere l'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria;
e) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
f) vigilare sulla osservanza dello Statuto;
g) sottoscrivere il verbale dell'assemblea degli associati curandone la custodia;
h) rappresentare l'Associazione presso tutti i soggetti pubblici e privati;
i) assumere altre funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
Alla scadenza di ogni anno il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuale. Alla scadenza del mandato di permanenza del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni. Rimane in carica otto anni ed è rieleggibile.

Art. 19
Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Associazione ha le seguenti competenze e funzioni:
a) redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea;
b) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
d) curare la corrispondenza.

Art. 20
Il Tesoriere Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve provvedere alla gestione della tesoreria sociale, svolgendo mansioni di tipo amministrativo e contabile. Egli è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, rispondendo del suo operato al Consiglio Direttivo. Il tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e di cassa, quando ne sia fatta richiesta dai Revisori.

Art. 21
Il Vice Presidente
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente le funzioni del Presidente vengono svolte dal consigliere cui spetti, per mandato del Direttivo, la qualifica di Consigliere anziano.

Art. 22
Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è composto da un minimo di tre membri nominati dall'assemblea e decade contestualmente al decadimento del Consiglio Direttivo; il Collegio eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Associazione.
L'Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio che dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito dell'Associazione e dovrà essere scelto tra tutti i soci.
Qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a 50, l'assemblea ha facoltà di nominare un Probo Viro unico in luogo dell'organo collegiale.
Il Collegio agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da associati od organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probi Viri sono vincolanti e inappellabili.

Titolo IV
Patrimonio dell'Associazione

Art. 23
I beni
I beni dell'Associazione potranno essere beni mobili, immobili e mobili registrati.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione potrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse.


Art. 24
Contributi
I contributi degli associati sono costituiti dalla quota ordinaria di iscrizione, dalla quota annuale il cui importo viene stabilito annualmente dall'assemblea degli associati, e dai contributi straordinari volontari.

Art. 25
Erogazioni, donazioni, lasciti e convezioni
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'ente.
Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Le convenzioni sono stipulate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

Art. 26
Scioglimento e devoluzione patrimonio
In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, che dovrà essere deliberato con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione. I beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazioni che abbiano scopi analoghi e di utilità generale in sintonia con i principi ispiratori dell'Associazione stessa, o ai fini di pubblica utilità.

Titolo V Il bilancio

Art. 27
Bilancio consuntivo e preventivo e divieto di distribuzione utili
Il bilancio consuntivo, ovvero il rendiconto economico finanziario, è soddisfatto mediante redazione di un bilancio contabile. Il bilancio dell'Associazione è annuale e l'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2006.
I bilanci consuntivo e preventivo sono elaborati dal consiglio direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea degli associati che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli associati. I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno.
E' espressamente vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI
Dipendenti e collaboratori
Art. 28
Dipendenti L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea degli associati. L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
I dipendenti sono, a sensi di legge, assicurati contro le malattie e gli infortuni.

Art. 29
Collaboratori
L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo o di altre figure giuridiche (società, cooperative, ecc.) nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea degli associati.
Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

Titolo VII
Responsabilità

Art. 30
Responsabilità ed assicurazione L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
L'Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo VIII
Disposizioni finali
Art. 31
Norme di rinvio Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Reggio Calabria, 25/05/2006.


F.to

Dott. Ing. Carmen AMADDEO
Dott. Ing. jr. Giuseppe BAMBARA
Dott. Ing. Orazio BRIANTE
Dott. Ing. Francesco COGLIANDRO
Dott. Ing. jr. Alessandro DE GAETANO
Dott. Ing. Giovanni FIORDALISO
Dott. Ing. Alessandro IACONO
Dott. Ing. Francesco MUSOLINO
Dott. Ing. jr. Azelio Adriano SICLARI
Dott. Ing. jr. Giovanni SURACI
Dott. Ing. Antonino VADALA'

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AGI-RC Associazione GIOVANI INGEGNERI ~ Via Friuli, 2 - Reggio Calabria - 89124 - (RC) ~ Tel 0965.26774 ~ info@agirc.org
PIVA: 92051240809